COMPETENZE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
I compiti e le funzioni del Consiglio d'Istituto sono definiti dall'art. 10 del
D.Lgs. 16/04/1994 n. 297 e dagli art. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai
DPR 156/99 e 105/01, nonché, per la parte contabile, dal D.I.44/2001:
Elabora e adotta gli indirizzi generali del POF e determina le forme di
autofinanziamento;
Approva il Programma annuale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello
di riferimento;
Verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno;
Approva le modifiche al programma annuale ;
Approva, entro il 30 aprile, il Conto Consuntivo predisposto dal D.S.G.A. e
sottoposto dal D.S. all'esame del Collegio dei revisori dei conti;
Stabilisce l'entità del fondo per le minute spese (art.17 comma 1);
Ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal D.S. entro 30 giorni;
Delibera sulle attività negoziali di cui all'art. 33 comma 1 del D.I. 44/2001;
determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che rientrano nei
compiti del D.S. (art.33 comma 2) ;
Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, ha
potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne
l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola,(POF)
nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
§ adozione del regolamento d'istituto;
§ criteri generali per la programmazione educativa;
§ criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche,
interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di
recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate
e ai viaggi d'istruzione;
§ promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare
scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative
di collaborazione;
§ partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di
particolare interesse educativo;
§ forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono
essere assunte dall'istituto;
§ esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo,
dell'istituto e sull'espletamento dei servizi amministrativi;
§ esercita funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste
dagli articoli 276 e seguenti del D.Lgs. 297/94;
§ esercita competenze in materia d'uso delle attrezzature e degli edifici
scolastici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 297/94 e degli artt. 2/3/4/5 del DPR
275/99 come modificato dai DPR156/99 e 105/01;
§ delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio Docenti, le iniziative
dirette alla educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze;
§ delibera sulla riduzione delle ore di lezione per causa di forza maggiore
estranee alla didattica ( art. 26, com. 8 CC.NL.);
§ delibera sulle modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le
famiglie, su proposta del Collegio dei Docenti (art. 27 com. 4 CC.NL.);
§ si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U., dalle leggi e dai
regolamenti, alla sua competenza;
§ sulle materie devolute alla sua competenza invia annualmente una relazione al
consiglio scolastico provinciale.
COMPETENZE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
§ Predispone la relazione sul Programma annuale;
§ Propone il Programma Annuale all'approvazione del Consiglio d'Istituto;
§ Propone le modifiche al Programma annuale all'approvazione del Consiglio
d'Istituto.
Avendo il DPR 275/99, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, abrogato i commi 9, 10, 11 dell'art. 5 del D.Lgs 297/94, la giunta
esecutiva non ha più competenze in materia di provvedimenti disciplinari a
carico degli alunni, essendo queste state trasferite all'Organo di Garanzia
interno all'Istituto.